Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).
E. 2 In concreto, l’Autorità di protezione ha conferito mandato al SAE di sostenere la famiglia RE
1. A mente dell’Autorità di protezione, visto quanto emerso in sede d’udienza “si ritiene che RE 1 necessiti di un supporto/aiuto per il tramite del SAE, che potrà cosi monitorare la situazione”. Nella decisione è indicato che le spese del SAE saranno assunte dall’Autorità di protezione.
E. 3 Nel reclamo del 15 agosto 2016 RE 1 ha postulato l’annullamento della decisione del 20 luglio 2016 e il conferimento del mandato al SAE. Nega di necessitare di tale servizio per la gestione dei propri figli, ricordando che benché ragazza–madre ha la fortuna di avere diversi famigliari che le sono vicini, pronti ad aiutarla in caso di disagio. A mente della reclamante i figli non hanno particolari problemi, indicando che neppure la scuola ha fatto particolari segnalazioni. Le lamentele dei vicini sarebbero, a suo avviso, “inventate”.
E. 4 Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Nell’esecuzione di questa “missione preventiva”, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5ª ed. 2014, N. 1253 pag. 824). L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR, CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid , Grundriss des Kindesrechts , 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR, op. cit., Intro. art. 307–315b N. 28; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più debole alla misura più incisiva ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5a ed. 2014, N. 1252–1254 pag. 825). Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore. Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori,...). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni. L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi). L’Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC I, op. cit., art. 307 N. 11–15 pag. 1879 segg.). Benché tali misure (controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.
E. 5 Nel suo apprezzamento, l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Questo principio impone all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e dall’esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
E. 6 In concreto, RE 1 era stata “segnalata” all’Autorità di protezione una prima volta nel corso del 2011 (quando ancora conviveva con il padre dei suoi figli) e poi nel 2014 (lamentele dei vicini). Dagli atti emerge che nel 2011 il Ministero pubblico aveva escluso la sussistenza di fatti di rilevanza penale a carico dei genitori nei confronti di PI 1. Anche nel 2014, “dopo gli accertamenti di rito” l’Autorità di protezione aveva ritenuto che la “situazione non necessitasse” di un intervento (cfr. decisione del 13 luglio 2016 mandato al SAE). Mediante scritto del 12 aprile 2016 l’amministrazione del condominio presso cui risiede RE 1, ha nuovamente esposto all’Autorità di protezione le proprie rimostranze in relazione al comportamento della madre nei confronti dei due figli (sospetto maltrattamento) nonché ai disagi causati ai vicini (urla e rumori molesti). In quell’occasione l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 per un’udienza di discussione. Dalla stessa è emerso che l’interessata è a conoscenza delle lamentele dei vicini e “ritiene che qualsiasi mamma possa perdere la pazienza e alzare la voce con i propri figli”; riferisce però che ciò sia successo in poche occasioni. Dichiara di non aver mai alzato le mani sui figli (cfr. verbale d’udienza del 7 giugno 2016). Durante l’audizione della mamma l’Autorità di protezione le ha proposto il sostegno del SAE. Dal verbale agli atti risulta che la signora RE 1 si è dichiarata concorde con tale misura. L’assistente sociale (__________) che si era recata presso l’abitazione di RE 1 (30 maggio 2016) per informarla delle lamentele, ha indicato che la madre ha “ammesso di avere alcune difficoltà in quanto mamma sola”, ma che alla proposta di un sostegno da parte del SAE si è dimostrata “molto reticente” (cfr. email del 31 maggio 2016).
E. 6.1 Ora, indipendentemente dall’accordo che la reclamante sembra aver dato in sede d’udienza, in concreto va rilevato che dagli atti non emerge che l’Autorità di protezione abbia fatto valutazioni o particolari indagini in relazione alla messa in pericolo del bene dei minori. Nella decisione in esame, che conferisce appunto mandato al Servizio di sostengo e accompagnamento educativo di sostenere la famiglia RE 1 l’Autorità non ha fatto riferimento alcuno al bene dei minori, ma si è limitata a esporre le lamentele dei vicini e riferire dell’accordo dato da RE 1 in sede d’udienza al sostegno del SAE. L’Autorità di protezione si limita a concludere che RE 1 necessita di un supporto / aiuto per il tramite del servizio di sostegno e accompagnamento educativo, che potrà monitorare la situazione. Ora, benché non si possa escludere che il bene dei minori possa in concreto essere messo in pericolo dal comportamento della madre, appare evidente che le sole lamentele dei vicini non possano, da sole, essere ritenute sufficienti a giustificare l’adozione di una misura di protezione. Necessario in primo luogo è che l’Autorità di protezione valuti, al più presto, la situazione dei minori e l’eventuale messa in pericolo del bene degli stessi (le possibili minacce allo sviluppo fisico, psichico e morale) e valuti la necessità di adottare le misure di protezione adeguate, sincerandosi di rispettare il principio di proporzionalità e di gradualità della misura. In simili circostanze, in accoglimento del gravame, la decisione impugnata va di conseguenza annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di prime cure perché proceda al più presto ai sensi dei considerandi.
E. 7 Viste le circostanze particolari, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese e tasse di giustizia.
Dispositiv
- - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.9.2016.155
Lugano
30 novembre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dellart. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda il conferimento al SAE di un mandato di sostegno famigliare;
giudicando sul reclamo del 15 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13/20 luglio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
in fatto
Considerato
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Questo principio impone allAutorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione dufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. LAutorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e dallesporre le proprie tesi(sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
Per questi motivi
-
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Il presidenteLa vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.