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9.2014.159

Assunzione costi procedurali da parte dei genitori

Ticino · 2015-06-25 · Italiano TI
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Assunzione costi procedurali da parte dei genitori

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

E. 2 Secondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4 ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.). Ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC

n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC

n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei genitori, indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

E. 3 Nella fattispecie, emerge dagli atti che l’Autorità di protezione ha ritenuto

necessario procedere all’audizione della minore conferendo mandato ad una

specialista a seguito di presunte molestie a sfondo sessuale apparentemente

subite dalla figlia. Tale mandato è stato attribuito dopo aver sentito la madre

di PI 1, il padre qui reclamante e la di lui moglie. Quest’ultima è infatti

madre di due figli, un maschio, __________ (2002) e una femmina, __________

(2005), avuti da un precedente matrimonio. Dalle affermazioni dei genitori di PI

1 e della sua matrigna, è infatti emerso che durante una vacanza trascorsa

tutti insieme (la nuova coppia con i tre bambini) __________, avrebbe mostrato

le sue parti intime alla sorella e a PI 1, mentre avrebbe simulato un rapporto

orale con quest’ultima.

Dall’audizione

della moglie di RE 1 è emerso che __________ è un ragazzino al quale è stata

diagnosticata una forma di ADHD (iperattività) con iniziali tendenze

autolesionistiche, seguito da tempo a livello psichiatrico e psicologico. La

madre stessa lo ha definito come un “bambino difficile da gestire”.

I fatti

raccontati da PI 1 alla mamma non sono mai stati contestati o negati né dal padre

né dai bambini né dalla madre di __________. L’esigenza di chiarire la situazione

era emersa – incontestata dalle parti – all'udienza del 18 novembre 2013. In quella circostanza, pure incontestata è stata la necessità di limitare i diritti di visita

del padre, in attesa degli accertamenti, prevedendo che essi fossero “imperativamente”

esercitati in assenza di __________. A seguito di ciò l'Autorità di protezione,

con decisione 10 dicembre 2013 (non impugnata), ha di conseguenza disposto in

via cautelare la limitazione dei diritti di visita e, con decisione 5 febbraio

2014, l’audizione della minore da parte di una specialista prima di esprimersi

definitivamente sui diritti di visita tra PI 1 e il padre e sull’opportunità

della presenza di __________ in occasione degli incontri tra questi ultimi.

L’argomento del padre secondo cui “

non era accaduto nulla per cui si

ritenesse indispensabile una consulenza psicologica

” cade quindi nel vuoto.

Trattatasi per altro di sospetti gravi – in parte confermati dai minori ai loro

genitori – che esigevano ulteriori verifiche volte ad eventualmente adottare le

più idonee misure di protezione a loro favore.

E. 4 Come indicato in precedenza,

l

e spese

occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri

di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito

della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento

si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori

devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di

mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei

confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a

protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure

concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al

figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un

comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non

pubblicato).

Nel

caso in esame, l’Autorità di protezione – con l'accordo dei genitori – aveva

deciso di limitare in via cautelare i diritti di visita tra PI 1 e il padre vietando

la presenza del figlio della moglie. A seguito degli accertamenti eseguiti,

segnatamente, al risultato dell'audizione da parte della psicologa __________ –

il cui pagamento è oggetto della presente procedura – ha ripristinato la

regolamentazione delle relazioni personali tra il genitore e la minore, senza

limitazioni in relazione alla presenza di __________. La psicologa ha infatti

evidenziato che la bambina è serena e che si sarebbe trattato di un singolo episodio

del quale tutti i genitori sono stati messi al corrente in modo da poter evitare

che si ripeta.

Appare quindi corretto

che l’Autorità di protezione abbia posto a carico dei genitori i costi

occasionati dalla procedura, in quanto l'accertamento ha permesso di adottare

misure concrete nell'interesse di PI 1, ossia di modificare la regolamentazione

dei diritti di visita, superando il divieto della presenza di __________, che

tutti all'udienza del 18 novembre 2013 avevano concordemente ritenuto misura opportuna.

Le circostanze che

hanno determinato la necessità di eseguire l'accertamento da parte della

psicologa __________ permettono di escludere una soccombenza prioritaria

dell'uno o dell'altro genitore. Vista la volontà concorde delle parti di limitare

il diritto di visita – manifestata all'udienza del 18 novembre 2013 – e quindi

l'ammissione implicita che la questione poteva essere potenzialmente grave, la

pretesa del reclamante secondo cui la signora CO 2 avrebbe determinato inutilmente

tale costo enfatizzando “forse per eccesso di zelo o forse per gelosia” l'episodio

di cui in narrativa è palesemente fuori luogo. Quindi la decisione dell’Autorità

di protezione di accollare i costi procedurali ripartendoli in ragione di metà

ciascuno ad entrambi i genitori merita conferma.

Di conseguenza il

reclamo va respinto integralmente.

E. 5 Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

Dispositiv
  1. - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2015 9.2014.159

Assunzione costi procedurali da parte dei genitori

Incarto n. 9.2014.159 Lugano 25 giugno 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett f n. 7 LOG assistito dalla vicecancelliera Perucconi-Bernasconi sedente per statuire nella causa che oppone RE 1 all’Autorità regionale di protezione __________ e a CO 2 per quanto riguarda l’assunzione delle spese della psicologa relativamente ad accertamenti sulla situazione della figlia PI 1 (2007) giudicando sul reclamo del 22 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________; letti ed esaminati gli atti, ritenuto in fatto A. PI 1 (2007) è nata dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori si sono separati già nel 2008 e da allora, visti i rapporti conflittuali, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) li ha sostenuti nell’organizzazione dei diritti di visita tra la figlia e il padre. B. Con scritto 16 ottobre 2013 il padre ha chiesto di poter essere convocato presso l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata nelle competenze alla Commissione tutoria, per chiarire i cambiamenti intervenuti nel frattempo. Ha accennato infatti al suo recente matrimonio e ad una “piccola cosa” già chiarita. Con risposta 14 novembre 2013, la madre ha precisato che in realtà la “piccola cosa” era in realtà il fatto che la figlia PI 1 sarebbe stata vittima di un “caso spiacevole di molestie” da parte di __________, figlio undicenne della moglie di RE 1. Essa ha quindi sostenuto la sua volontà di limitare le visite a due incontri mensili. A seguito di ciò l'Autorità di protezione ha convocato i genitori all'udienza di discussione del 18 novembre 2013, nel corso della quale è stato confermato e precisato nei dettagli l'episodio di molestia da parte di __________ nei confronti segnatamente di PI

1. Le parti hanno dunque convenuto seduta stante per la necessità di limitare i diritti di visita del padre nel senso che gli stessi sarebbero avvenuti “imperativamente” in assenza di __________ (cfr. verb. 18.11.2013, pag. 2 verso il basso). C. Tramite decisione 10 dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha di conseguenza regolamentato in via cautelare le relazioni tra padre e figlia, confermando il divieto della presenza di __________ durante gli incontri di PI 1 con il papà. Con ulteriore decisione 5 febbraio 2014 – vista la necessità di accertare la situazione in merito ai fatti descritti dai genitori riguardo alle molestie che avrebbe subito PI 1 da parte di __________, per altro non contestata dai genitori – ha quindi conferito mandato alla psicologa __________, dell’istituto __________ di svolgere l’audizione della figlia. La psicologa ha reso il suo rapporto il 14 maggio 2014. Tenendo conto delle risultanze del predetto rapporto, con decisione 2 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha quindi evaso nel merito la procedura, ristabilendo il più ampio diritto di visita tra padre e figlia, nel senso di una regolamentazione minima di un fine settimana ogni 15 giorni da venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera alle 20.00, con la precisazione, in aggiunta, di almeno 4 settimane durante le vacanze scolastiche di cui almeno una durante le vacanze scolastiche natalizie e due, possibilmente anche consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, compatibilmente con gli impegni dei genitori e gli interessi della figlia. L'Autorità di protezione ha in particolare tolto la limitazione relativa alla presenza del figlio della moglie di RE 1 durante i diritti di visita. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata. D. In data 17 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha deciso in merito all’assunzione delle spese relative all’ascolto della minore, ponendo la fattura di fr. 620.00 della psicologa __________ a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. E. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 22 agosto 2014, sostenendo ché “non era accaduto nulla per cui si ritenesse indispensabile una consulenza psicologica”. Egli ritiene quindi di non dover partecipare alle spese di consulenza psicologica e chiede che la fattura sia posta integralmente a carico della madre. F. Tramite osservazioni 1° ottobre 2014 CO 2 ha precisato che la decisione di conferire mandato ad una psicologa è stata resa a seguito della segnalazione di fatti accaduti durante le vacanze di PI 1 con il padre e che era necessario l’accertamento di quanto accaduto e di eventuali conseguenze. G. Con scritto 9 ottobre 2014 l’Autorità di protezione ha rilevato di non avere osservazioni al riguardo e di confermare la propria decisione. H. Tramite replica 27 ottobre 2014 il padre ha precisato di essersi sempre assunto le proprie responsabilità con la figlia e il fatto di non voler contribuire a saldare la fattura della psicologa sarebbe causato dal solo fatto che si tratta di “un’attività intrapresa da CO 2” per metterlo in cattiva luce e destabilizzare il suo rapporto con la figlia. I. La madre non ha presentato alcuna duplica e l’Autorità di protezione ha osservato di rinunciarvi con scritto 18 novembre 2014. Considerato in diritto 1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm. 2. Secondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4 ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.). Ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC

n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC

n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei genitori, indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato). 3. Nella fattispecie, emerge dagli atti che l’Autorità di protezione ha ritenuto necessario procedere all’audizione della minore conferendo mandato ad una specialista a seguito di presunte molestie a sfondo sessuale apparentemente subite dalla figlia. Tale mandato è stato attribuito dopo aver sentito la madre di PI 1, il padre qui reclamante e la di lui moglie. Quest’ultima è infatti madre di due figli, un maschio, __________ (2002) e una femmina, __________ (2005), avuti da un precedente matrimonio. Dalle affermazioni dei genitori di PI 1 e della sua matrigna, è infatti emerso che durante una vacanza trascorsa tutti insieme (la nuova coppia con i tre bambini) __________, avrebbe mostrato le sue parti intime alla sorella e a PI 1, mentre avrebbe simulato un rapporto orale con quest’ultima. Dall’audizione della moglie di RE 1 è emerso che __________ è un ragazzino al quale è stata diagnosticata una forma di ADHD (iperattività) con iniziali tendenze autolesionistiche, seguito da tempo a livello psichiatrico e psicologico. La madre stessa lo ha definito come un “bambino difficile da gestire”. I fatti raccontati da PI 1 alla mamma non sono mai stati contestati o negati né dal padre né dai bambini né dalla madre di __________. L’esigenza di chiarire la situazione era emersa – incontestata dalle parti – all'udienza del 18 novembre 2013. In quella circostanza, pure incontestata è stata la necessità di limitare i diritti di visita del padre, in attesa degli accertamenti, prevedendo che essi fossero “imperativamente” esercitati in assenza di __________. A seguito di ciò l'Autorità di protezione, con decisione 10 dicembre 2013 (non impugnata), ha di conseguenza disposto in via cautelare la limitazione dei diritti di visita e, con decisione 5 febbraio 2014, l’audizione della minore da parte di una specialista prima di esprimersi definitivamente sui diritti di visita tra PI 1 e il padre e sull’opportunità della presenza di __________ in occasione degli incontri tra questi ultimi. L’argomento del padre secondo cui “ non era accaduto nulla per cui si ritenesse indispensabile una consulenza psicologica ” cade quindi nel vuoto. Trattatasi per altro di sospetti gravi – in parte confermati dai minori ai loro genitori – che esigevano ulteriori verifiche volte ad eventualmente adottare le più idonee misure di protezione a loro favore. 4. Come indicato in precedenza, l e spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato). Nel caso in esame, l’Autorità di protezione – con l'accordo dei genitori – aveva deciso di limitare in via cautelare i diritti di visita tra PI 1 e il padre vietando la presenza del figlio della moglie. A seguito degli accertamenti eseguiti, segnatamente, al risultato dell'audizione da parte della psicologa __________ – il cui pagamento è oggetto della presente procedura – ha ripristinato la regolamentazione delle relazioni personali tra il genitore e la minore, senza limitazioni in relazione alla presenza di __________. La psicologa ha infatti evidenziato che la bambina è serena e che si sarebbe trattato di un singolo episodio del quale tutti i genitori sono stati messi al corrente in modo da poter evitare che si ripeta. Appare quindi corretto che l’Autorità di protezione abbia posto a carico dei genitori i costi occasionati dalla procedura, in quanto l'accertamento ha permesso di adottare misure concrete nell'interesse di PI 1, ossia di modificare la regolamentazione dei diritti di visita, superando il divieto della presenza di __________, che tutti all'udienza del 18 novembre 2013 avevano concordemente ritenuto misura opportuna. Le circostanze che hanno determinato la necessità di eseguire l'accertamento da parte della psicologa __________ permettono di escludere una soccombenza prioritaria dell'uno o dell'altro genitore. Vista la volontà concorde delle parti di limitare il diritto di visita – manifestata all'udienza del 18 novembre 2013 – e quindi l'ammissione implicita che la questione poteva essere potenzialmente grave, la pretesa del reclamante secondo cui la signora CO 2 avrebbe determinato inutilmente tale costo enfatizzando “forse per eccesso di zelo o forse per gelosia” l'episodio di cui in narrativa è palesemente fuori luogo. Quindi la decisione dell’Autorità di protezione di accollare i costi procedurali ripartendoli in ragione di metà ciascuno ad entrambi i genitori merita conferma. Di conseguenza il reclamo va respinto integralmente. 5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Gli oneri del reclamo consistenti in: a) tassa di giustizia    fr. 150.- b) spese                       fr. 100.– fr. 250.– sono posti a carico di RE 1. 3. Notificazione: - Comunicazione: - - Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.