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81.2014.87

Ripetuta ingiuria , diffamazione, lesioni semplici e guida senza autorizzazione

Ticino · 2014-10-10 · Italiano TI
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Incarto n.81.2014.87

DA 870/2014

Bellinzona

10 ottobre 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1;

visto                                  il decreto d’accusa n. 870/2014 del 20 febbraio 2014;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di:

1.     ripetuta ingiuria

per avere, a __________, in data 27 luglio 2013 ed in altre circostanze di tempo non meglio precisate, offeso, in più occasioni, l’onore di __________ e della di lui moglie __________, accusandoli, per iscritto, di “fare uso di droghe”, di “non tenere il loro cane al guinzaglio, di lasciarlo abbaiare e sporcare dappertutto, ad esempio nel lift, dinnanzi alle buche delle lettere e sulle scale”, rispettivamente, accusando __________ di essere un “intrigante”, di fare “stupidi intrighi”, invitandolo inoltre a “non più chiedergli soldi per droga o per mangiare”;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 177 CP;

2.     diffamazione

per avere, a __________, in data 16 gennaio 2014, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetti i coniugi __________ e __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla loro reputazione; e meglio, per avere inviato ad __________ (proprietaria della casa di abitazione dei coniugi __________), uno scritto datato 16 gennaio 2014, nel quale accusa __________ e __________ di non pagare regolarmente i canoni locativi, di usare i soldi per la cocaina e le automobili e di mandare i loro figli a chiedere soldi a terzi per nutrire i loro numerosi gatti e cani, rispettivamente, __________ di avere provocato danni per CHF 30'000.- e di non lavorare;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 173 CP;

3.     lesioni semplici

per avere, a __________, in data 15 gennaio 2014, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, colpendolo con uno schiaffo (mano aperta) all’orecchio sinistro, ben sapendo, fra altro, che egli soffriva di disturbi uditivi, provocandogli una lesione del timpano (perforazione del quadrante postero-superiore del timpano sinistro) e il distacco del drenaggio inserito all’interno dell’orecchio (il quale si è poi spostato nel canale uditivo), come si evince dai certificati medici agli atti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP;

4.     guida senza autorizzazione

per aver condotto, a suo dire per un breve tratto di strada, il veicolo __________ targato TI __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta (categoria B);

fatti avvenuti a __________ il 14 gennaio 2014;

reato previsto dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

e propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 1’200.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa difr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

che gli accusatori privati postulano la conferma del decreto d'accusa;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106, 123 cifra 1, 173, 177 CP; 95 cpv. 1 lett. a LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 870/2014 del 20 febbraio 2014.

2.     IM 1 è autore colpevole di:

2.1.  ripetuta ingiuria per avere, a __________, in data 27 luglio 2013 ed in altre circostanze di tempo non meglio precisate, offeso, in più occasioni, l’onore di __________ e della di lui moglie __________, accusandoli, per iscritto, di “fare uso di droghe”, di “non tenere il loro cane al guinzaglio, di lasciarlo abbaiare e sporcare dappertutto, ad esempio nel lift, dinnanzi alle buche delle lettere e sulle scale”, rispettivamente, accusando __________ di essere un “intrigante”, di fare “stupidi intrighi”, invitandolo inoltre a “non più chiedergli soldi per droga o per mangiare”.

2.2.  diffamazione per avere, a __________, in data 16 gennaio 2014, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetti i coniugi __________ e __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla loro reputazione; e meglio, per avere inviato ad __________ (proprietaria della casa di abitazione dei coniugi __________), uno scritto datato 16 gennaio 2014, nel quale accusa __________ e __________ di non pagare regolarmente i canoni locativi, di usare i soldi per la cocaina e le automobili e di mandare i loro figli a chiedere soldi a terzi per nutrire i loro numerosi gatti e cani, rispettivamente, __________ di avere provocato danni per CHF 30'000.- e di non lavorare.

2.3.  lesioni semplici per avere, a __________, in data 15 gennaio 2014, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, colpendolo con uno schiaffo (mano aperta) all’orecchio sinistro, ben sapendo, fra altro, che egli soffriva di disturbi uditivi, provocandogli una lesione del timpano (perforazione del quadrante postero-superiore del timpano sinistro) e il distacco del drenaggio inserito all’interno dell’orecchio (il quale si è poi spostato nel canale uditivo), come si evince dai certificati medici agli atti.

3.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

3.1.  alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo da un accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4.     Si rinviano gli accusatori privati __________, __________, __________ e __________ al competente foro per eventuali pretese di natura civile.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                            200.-          multa

fr.400.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.750.-          totale