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81.2014.181

Condurre ripetutamente una vettura senza essere titolare della licenza di condurre

Ticino · 2015-03-10 · Italiano TI
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Incarto n.81.2014.181

DA 1717/2014

Bellinzona

10 marzo 2015

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto                                 il decreto d’accusa n.1717/2014 del 14 aprile 2014;

preso atto                         che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto la vettura VW Caddy targata TI __________senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

e propone la condanna a

1.Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(art. 42 e segg. CPS).

2.Alla multa di fr.1'000.- (mille),con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni10(dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito e l’assegnazione di un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP;

richiamati                          gli art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa n.1717/2014 del 14 aprile 2014;

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Stato.

3.     Viene riconosciuta un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP di fr. 500.-.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80756).

La giudice:                                                                              La segretaria:

Distinta spese                  a carico dello Stato

fr.                      300.00tassa di giustizia

fr.                      250.00spese giudiziarie

fr.                      550.00totale

Vengono restituiti              fr.                    1'300.00       versati da IM 1 a titolo di cauzione