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81.2013.90

Guida in stato d'inattitudine

Ticino · 2014-03-27 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.90

DA 668/2013

Bellinzona

27 marzo 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 668/2013 del 18 febbraio 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.28 grammi per mille);

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 1'800.00;L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).2. Alla multa di CHF 1'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 e delle spese giudiziarie di CHF 400.00.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio indubio pro reo;

richiamati                          gli art. 91 cpv. 2 LCStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.    IM 1 è prosciolto dall'imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA 668/2013 del 18 febbraio 2013;

2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 875.-

(ottocentosettantacinque) sono a carico dello Stato.

3.     Riconosce a favore di IM 1 un'indennità di fr. 2'000.- (duemila) più IVA (art. 429 CPP).

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della giustizia, Bellinzona

Sezione della circolazione, Camorino.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.300.00tassa di giustizia

fr.                            500.00       spese giudiziarie

fr.                             75.00       testi

fr.875.00       totale