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81.2013.89

Infrazione alle norme della circolazione; elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida, inosservanza dei doveri in caso d'incidente

Ticino · 2014-04-01 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'050.- (quattromilacinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

E. 1.1 infrazione alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra, cozzando conseguentemente contro un cancello ed una recinzione metallica ivi esistenti;

E. 1.2 elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

E. 1.3 inosservanza dei doveri in caso d'incidente per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

2.    Di conseguenza IM 1 è condannato: 2.1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento). 2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (anni) anni.

E. 2 Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

E. 2.2 alla multa di fr. 1'000.- (mille);

E. 2.2.1 in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino terzi implicati P_GLOSS_TERZI La giudice:                                                                               La segretaria: Distinta spese               a carico di IM 1IM 1 fr.                         1'000.00       multa fr. 200.00 tassa di giustizia fr.                            300.00       spese giudiziarie fr. 1'500.00       totale

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- e delle spese giudiziarie di CHF 200.-

E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS. rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito per i capi di imputazione n. 2 e 3 e in via subordinata il proscioglimento del suo assistito per lo meno dal reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida; richiamati                          gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;  3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia

1.     IM 1 è autore colpevole di:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2013.89

DA 603/2013

Bellinzona

1 aprile 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difesore: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 603/2013 del 18 febbraio 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di:

infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra, cozzando conseguentemente contro un cancello ed una recinzione metallica ivi esistenti;

elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

inosservanza dei doveri in caso d'incidente

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

e propone la condanna a:

1.Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'050.- (quattromilacinquanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- e delle spese giudiziarie di CHF 200.-

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito per i capi di imputazione n. 2 e 3 e in via subordinata il proscioglimento del suo assistito per lo meno dal reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida;

richiamati                          gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;  3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di:

1.1 infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra, cozzando conseguentemente contro un cancello ed una recinzione metallica ivi esistenti;

1.2elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un

esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

1.3inosservanza dei doveri in caso d'incidente

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

2.    Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (anni) anni.

2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                         1'000.00       multa

fr.200.00tassa di giustizia

fr.                            300.00       spese giudiziarie

fr.1'500.00       totale