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81.2013.80

Guida senza autorizzazione

Ticino · 2014-01-28 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.    ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto la vettura surriferita e meglio:

2.1.a __________ il __________;

2.2.    sempre a __________ il __________;

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata dalla polizia cantonale in data 02.09.2012;

e propone la condanna a

1.  Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr.         2'250.- (duemiladuencentocinquanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).2.  Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10              (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento per tutti i capi d’accusa, invocando lo stato di necessità e la legittima difesa per quanto attiene il capo d’imputazione n. 1, sostenendo altresì per quanto attiene il capo d’imputazione n. 2, la necessità per poter procurarsi i generi alimentari necessari al suo sostentamento, di utilizzare l’auto per raggiungere il fondovalle; chiede altresì la rifusione di un indennizzo ai sensi degli artt. 429 e segg. CPP;

richiamati                          gli art. 54 cpv. 4, 91 cpv. 1, 95 cpv. 1 lett. b LCStr; 17, 18, 52 CPS; 8, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.    IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine e di guida senza di autorizzazione, per i fatti descritti ai punti n. 1 e n. 2.1 del decreto d’accusa n. 570/2013 dell’11 febbraio 2013.

2.    IM 1 è autore colpevole di guida senza autorizzazione per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ a __________ il __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata dalla polizia cantonale in data 08/10.09.2012.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 100.- (cento).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 50.- (cinquanta);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3.  le tasse e le spese giudiziarie sono poste a carico di IM 1 nella misura di fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta, e a carico dello Stato nella misura di fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

4.     A IM 1 è assegnata un’indennità di fr. 400.- (quattrocento), ai sensi degli artt. 429 e segg. CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80039-82365-82370).

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                             50.00       multa

fr.100.00tassa di giustizia

fr.                            100.00       spese giudiziarie

fr.250.00       totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.200.00tassa di giustizia

fr.                            200.00       spese giudiziarie

fr.400.00       totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr.         2'250.- (duemiladuencentocinquanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).2.  Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10              (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento per tutti i capi d’accusa, invocando lo stato di necessità e la legittima difesa per quanto attiene il capo d’imputazione n. 1, sostenendo altresì per quanto attiene il capo d’imputazione n. 2, la necessità per poter procurarsi i generi alimentari necessari al suo sostentamento, di utilizzare l’auto per raggiungere il fondovalle; chiede altresì la rifusione di un indennizzo ai sensi degli artt. 429 e segg. CPP;

richiamati                          gli art. 54 cpv. 4, 91 cpv. 1, 95 cpv. 1 lett. b LCStr; 17, 18, 52 CPS; 8, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.    IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine e di guida senza di autorizzazione, per i fatti descritti ai punti n. 1 e n. 2.1 del decreto d’accusa n. 570/2013 dell’11 febbraio 2013.

2.    IM 1 è autore colpevole di guida senza autorizzazione per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ a __________ il __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata dalla polizia cantonale in data 08/10.09.2012.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 100.- (cento).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 50.- (cinquanta);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3.  le tasse e le spese giudiziarie sono poste a carico di IM 1 nella misura di fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta, e a carico dello Stato nella misura di fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

4.     A IM 1 è assegnata un’indennità di fr. 400.- (quattrocento), ai sensi degli artt. 429 e segg. CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80039-82365-82370).

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                             50.00       multa

fr.100.00tassa di giustizia

fr.                            100.00       spese giudiziarie

fr.250.00       totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.200.00tassa di giustizia

fr.                            200.00       spese giudiziarie

fr.400.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2013.80

DA 570/2013

Bellinzona

28 gennaio 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Samantha Dieng in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1__________, __________

difensore: DI 1, __________

visto                                  il decreto d’accusa n. 570/2013 del 11 febbraio 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

1.    guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.92 - max. 1.48 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.    ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto la vettura surriferita e meglio:

2.1.a __________ il __________;

2.2.    sempre a __________ il __________;

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata dalla polizia cantonale in data 02.09.2012;

e propone la condanna a

1.  Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr.         2'250.- (duemiladuencentocinquanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).2.  Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10              (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento per tutti i capi d’accusa, invocando lo stato di necessità e la legittima difesa per quanto attiene il capo d’imputazione n. 1, sostenendo altresì per quanto attiene il capo d’imputazione n. 2, la necessità per poter procurarsi i generi alimentari necessari al suo sostentamento, di utilizzare l’auto per raggiungere il fondovalle; chiede altresì la rifusione di un indennizzo ai sensi degli artt. 429 e segg. CPP;

richiamati                          gli art. 54 cpv. 4, 91 cpv. 1, 95 cpv. 1 lett. b LCStr; 17, 18, 52 CPS; 8, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.    IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine e di guida senza di autorizzazione, per i fatti descritti ai punti n. 1 e n. 2.1 del decreto d’accusa n. 570/2013 dell’11 febbraio 2013.

2.    IM 1 è autore colpevole di guida senza autorizzazione per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ a __________ il __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata dalla polizia cantonale in data 08/10.09.2012.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 100.- (cento).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 50.- (cinquanta);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3.  le tasse e le spese giudiziarie sono poste a carico di IM 1 nella misura di fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta, e a carico dello Stato nella misura di fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

4.     A IM 1 è assegnata un’indennità di fr. 400.- (quattrocento), ai sensi degli artt. 429 e segg. CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80039-82365-82370).

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                             50.00       multa

fr.100.00tassa di giustizia

fr.                            100.00       spese giudiziarie

fr.250.00       totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.200.00tassa di giustizia

fr.                            200.00       spese giudiziarie

fr.400.00       totale