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81.2013.75

Conseguimento fraudolento di una prestazione di poca entità

Ticino · 2014-02-25 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.75

DA 434/2013

Bellinzona

25 febbraio 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Anna Giamboni in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1__________,

difesa da: DI 1, __________

visto                                  il decreto d’accusa n. 434/2013 del 4 febbraio 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di

conseguimento fraudolento di una prestazione (di poca entità)

per avere, in data __________, dalle ore 16:00 fino alle ore 17:00, in correità con __________, ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è stata data soltanto a pagamento, e meglio per avere viaggiato a bordo del taxi condotto da ACPR 1, lungo la tratta stradale __________, senza pagare la relativa prestazione corrispondente in fr. 220.-;

e propone la condanna a

1.  Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)         (art. 106 cpv. 2 CP).2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.3.  Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

che l’accusatrice privata postula la conferma del decreto d’accusa;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento con formula piena della sua assistita, non avendo commesso il fatto imputatole; chiede altresì in applicazione dell’art. 429 CPP la rifusione della sua nota professionale, di fr. 4'084.55;

richiamati                          gli art. 150, 172terCP; 10, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di conseguimento fraudolento di una prestazione per quanto descritto nel decreto d’accusa n. 434/2013 del 4 febbraio 2013.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.     La decisione sull’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP verrà presa in separata sede.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    per raccomandata

DI 1, __________

IM 1, __________,

ACPR 1, __________,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico dello StatoIM 1

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale