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81.2013.61

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

Ticino · 2014-01-21 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.61

DA 351/2013

Bellinzona

21 gennaio 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Samantha Dieng in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 351/2013 del 29 gennaio 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 140.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 6'300.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).2. Alla multa di CHF 1'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).3. E' annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell'accusatore privato ACPR 1, __________, in ragione di CHF 26'000.00 (art. 353 cpv. 2 CPP).4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

che l’accusatore privato postula la conferma del decreto d’accusa, tenuto conto delle osservazioni dell’accusato;

rilevato                              che l’imputato chiede che venga comminato il lavoro di pubblica utilità, anziché la pena pecuniaria e la multa;

richiamati                          gli art. 37 e segg., 217 cpv. 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (__________) e __________ (__________), e per essi all'ACPR 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 26 gennaio 2011 della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 26’000.- per il periodo __________ – __________;

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  al lavoro di pubblica utilità di 180 (centottanta) ore;

2.1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3.    E’ annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell’accusatore privato ACPR 1, __________, in ragione di CHF 26'000.00 (art. 353 cpv. 2 CPP).

4.    Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.200.00tassa di giustizia

fr.                            150.00       spese giudiziarie

fr.350.00       totale