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81.2013.45

Circolare alla velocità di almeno 60/65 Km/h malgrado il limite vigente di 50 Km/h

Ticino · 2014-04-15 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.45

DA 179/2013

Bellinzona

15 aprile 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1__________

visto                                  il decreto d’accusa n. 179/2013 del 21 gennaio 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione

per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di oltre 90 Km/h. malgrado il vigente limite di 50 Km/h., così come accertata sulla base del tachimetro della vettura di polizia che l’ha seguito per un tratto lineare di almeno 300 m a velocità costante;

fatti avvenuti ad __________ e __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 v.LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

e propone la condanna a

1.Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 510.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 7'650.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.Alla multa di CHF 1'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;

richiamati                          gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 v.LCstr; 4a cpv. 1 lett. a v.ONC; 106 CPS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1è prosciolto dall'imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 179/2013 del 21 gennaio 2013;

2.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della

circolazione stradale per aver circolato con la vettura __________ targata TI

__________ alla velocità di almeno 60-65 Km/h. malgrado il vigente limite di 50

Km/h.;

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);

3.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.2   al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                            250.00       multa

fr.300.00tassa di giustizia

fr.                            150.00       spese giudiziarie

fr.700.00       totale