Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2013.34
DA 5947/2012
Bellinzona
1 aprile 2014
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto daccusa n. 5947/2012 del 14 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
1. falsità in documenti
per avere, a __________, il __________, nellintento di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, in qualità di amministratore unico di __________ SA, __________, attestato, contrariamente al vero, il mantenimento in essere del rapporto lavorativo con il gerente __________ (contro il quale si procede separatamente), facendo sottoscrivere a questultimo la comunicazione di __________ SA, __________, destinata allUfficio __________, pure da lui sottoscritta, onde evitare lestinzione dellautorizzazione per la conduzione dellesercizio pubblico Ristorante __________, __________, ed il conseguente obbligo di cessazione dellattività;
2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
per avere, a __________ e __________, il __________ e il __________, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in documenti pubblici,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio per avere, in qualità di amministratore unico di __________ SA, __________, indotto i funzionari dellUfficio __________, __________, a mantenere in essere lautorizzazione previamente validamente rilasciata per la conduzione di un esercizio pubblico, la quale, alla luce degli art. 10 e 21 Lear nonché 75 RLear, senza il medesimo gerente impiegato al 100% alle dipendenze della società gestrice si sarebbe estinta e, in assenza di nuova autorizzazione, sarebbe stata revocata, con conseguente obbligo di cessazione di attività (art. 55 RLear);
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 320.- (trecentoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 9600.- (novemilaseicento).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa difr. 250.- (duecentocinquanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 251 cifra 1, 253 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 5947/2012 del 14 dicembre 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) sono a carico dello Stato.
3. Lo Stato rifonderà a IM 1, e meglio al suo difensore DI 1, limporto di fr. 2'000.- (duemila) a titolo di indennità.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della giustizia, Bellinzona,
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr.500.- totale