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81.2013.29

Omettere negligentemente, nell'immettersi in una rotonda, di concedere la precedenza a una vettura regolarmente circolante all'interno della stessa, cagionando così la collisione tra i due veicoli

Ticino · 2014-03-27 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.29

DA 5957/2012

Bellinzona

27 marzo 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1, __________

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 5957/2012 del 21 dicembre 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente omesso di concedere la precedenza alla vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ regolarmente circolante all’interno dell’intersezione stessa, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;

e propone la condanna a

1. Alla multa di CHF. 1'000.00 (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF. 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF. 200.00.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito, non avendo colpa alcuna nell'incidente capitato; in via subordinata chiede la riduzione della multa;

richiamati                          reato previsto dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr., 3 cpv. 1, 41b cpv. 1 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.    IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente omesso di concedere la precedenza alla vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ regolarmente circolante all’interno dell’intersezione stessa, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  alla multa di fr. 300.- (trecento);.

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                            300.00       multa

fr.200.00tassa di giustizia

fr.                            250.00       spese giudiziarie

fr.750.00       totale