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81.2013.289

Lesioni semplici

Ticino · 2013-10-24 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.289

DA 4044/2012

Bellinzona

24 ottobre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Luca Cattaneo in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 4044/2012 del 17 settembre 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

lesioni semplici

per avere, il __________, a __________, all’esterno della discoteca “__________”, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averlo, in correità con __________, ripetutamente colpito con calci e pugni provocandogli le lesioni di cui al certificato medico di data __________, del dr. __________, già agli atti;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa difr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato                              che il l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106, 123 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di lesioni semplici per avere, il __________, a __________, all’esterno della discoteca “__________”, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di, segnatamente per averlo, in correità con __________, ripetutamente colpito con calci e pugni provocandogli le lesioni di cui al certificato medico di data __________, del dr. __________, già agli atti.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 700.- (settecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

ACPR 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                           400.-          tassa di giustizia

fr.                            200.-          spese giudiziarie

fr.600.-          totale