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81.2013.259

Diffamazione; ingiuria

Ticino · 2014-04-04 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.259

DA 2386/2013

Bellinzona

4 aprile 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difesa da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2386/2013 del 13 giugno 2013;

preso atto                          che il AINQ 1,__________, ritiene l’imputata autrice colpevole di

1.    diffamazione

per avere, ad __________ il __________, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo un cartello ai bordi del suo sedime confinante con un sentiero, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 2, identificabile in quanto firmatario della petizione contro il vago pascolo degli ovini di proprietà dei fratelli __________, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di consumare sostanze stupefacenti, e meglio:

“Per quelli che hanno firmato per la petizione non sanno cosa vuol dire vago pascolo però sanno cos’è la canapa e la droga perché ne fanno uso. Vi auguro buona fine?!”

2.    ingiuria

per avere, in data __________, ad __________, offeso l’onore di ACPR 1, pronunciando nei confronti suoi e della sua famiglia i seguenti ingiuriosi epiteti: “bastardi”, “maledetti”, “mantenuti del cazzo”;

3.    minaccia

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 2, incusso timore a ACPR 1, puntandogli contro un bastone di legno e proferendo contro di lui e la sua famiglia le seguenti frasi: “finirete tutti al cimitero”, ve la farò pagare a tutti voi firmatari andrete in Pretura”

e propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.    Alla multa difr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

che il patrocinatore degli accusatori privati postula la conferma del decreto di accusa;

rilevato                              che il difensore chiede per il primo capo d’imputazione l’esenzione dalla pena in applicazione dell’art. 172 cifra 4 CP, mentre per il secondo e il terzo capo d’accusa postula il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 173, 177 e 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.    IM 1 è prosciolta dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2386/2013 del 13 giugno 2013.

2.    IM 1 è autrice colpevole di

2.1. diffamazione

per avere, ad __________, il __________, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo un cartello ai bordi del suo sedime confinante con un sentiero, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 2, identificabile in quanto firmatario della petizione contro il vago pascolo degli ovini di proprietà dei fratelli __________, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di consumare sostanze stupefacenti, e meglio:

“Per quelli che hanno firmato per la petizione non sanno cosa vuol dire vago pascolo però sanno cos’è la canapa e la droga perché ne fanno uso. Vi auguro buona fine?!”

2.2.ingiuria

per avere, nel corso dei mesi di __________, ad __________, offeso l’onore di DI 1 pronunciando nei confronti suoi e della sua famiglia i seguenti ingiuriosi epiteti: “bastardi”, “maledetti”, “mantenuti del cazzo”;

3.    Di conseguenza IM 1 è condannata:

3.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 800.- (ottocento).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 160.- (centosessanta);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo da un accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4.     La tassa di giustizia e le spese rimanenti di fr. 200.- sono a carico dello Stato.

5.     Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile per le loro pretese.

6.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1, __________,

DI 1, __________,

ACPR 1, __________,

ACPR 2, __________,

PR 1, __________,

-    per raccomandata

AINQ 1, __________,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1,

fr.                            160.-          multa

fr.200.-tassa di giustizia

fr.                            200.-          spese giudiziarie

fr.560.-          totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.150.-tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.200.-          totale