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81.2013.254

Incendio colposo

Ticino · 2014-03-18 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.254

DA 1438/2013

Bellinzona

18 marzo 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ada Franciolli in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: DI 1, __________)

visto                                  il decreto d’accusa n. 1438/2013 dell’8 aprile 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di

incendio colposo,

per avere, il __________, a __________, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio, e meglio, allontanandosi dalla sua abitazione, nella quale rimanevano incustoditi i figli minorenni __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________), omettendo di spegnere la piastra in vetro ceramica sulla quale aveva posto una pentola contenente una miscela di acqua e zucchero, causando un principio di incendio le cui fiamme provoca[va]no un intenso fumo all’interno dell’ente locato e conseguente pericolo per l’incolumità dei figli minorenni __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________) che, impossibilitati ad uscire dall’appartamento poiché sprovvisti di chiavi,venivano liberati grazie al pronto intervento della Polizia;

e propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa difr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 222 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa

n. 1438/2013 dell’8 aprile 2013.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.

3.     La richiesta di riparazione del torto morale è respinta.

4.     Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 1500.- come indennità ex. art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.                             50.-          teste

fr.500.-          totale