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81.2013.251

Vie di fatto, minaccia

Ticino · 2014-03-11 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.251

DA 2086/2013

Bellinzona

11 marzo 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2086/2013 del 27 maggio 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

1.     vie di fatto

per avere, a __________, il __________, spintonandola e facendola cadere a terra, procurato, a danno di ACPR 1, un lieve trauma cranico attestato dal certificato medico del dr. med. __________ rilasciato il __________;

2.     minaccia

per avere, a __________, nel periodo __________ – __________, ripetutamente incusso timore e spavento a ACPR 1, segnatamente, per averle proferito, in più occasioni, le seguenti minacce verbali:

2.1.  “ti brucio viva”,

2.2.  “ti appendo da qualche parte”,

2.3.  “ti seppellisco viva”;

e propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr.

90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr 4'500.- (quattromilacinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa difr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr 50.- (cinquanta).

che il patrocinatore dell’accusatore privato postula in via principale la condanna dell’imputato al reato di lesioni semplici per quanto attiene i fatti di cui al punto 1 e in via subordinata la conferma del decreto d'accusa; chiede inoltre che il periodo di prova sia aumentato a tre anni e la multa a fr. 400.-. Infine, chiede che l’imputato sia condannato a pagare la somma di fr. 1'000.- a titolo di torto morale e a rifondere le spese legali;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento, contesta in ogni caso che l’accusatore privato abbia subito lesioni semplici;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di

1.1.  vie di fatto

per avere, a __________, il __________, spintonandola e facendola cadere a terra, procurato, a danno di ACPR 1, un lieve trauma cranico attestato dal certificato medico del dr. med. __________ rilasciato il __________.

1.2.  minaccia

per avere, a __________, nel periodo __________ – __________, ripetutamente incusso timore e spavento a ACPR 1, segnatamente, per averle proferito, in più occasioni, le seguenti minacce verbali:

1.2.1. “ti brucio viva”,

           1.2.2. “ti appendo da qualche parte”,

1.2.3. “ti seppellisco viva”

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 1'050.- (millecinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.     La richiesta di indennizzo dell’accusatore privato è respinta.

4.     L’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

ACPR 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                            500.-          multa

fr.450.-tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.1'050.-          totale