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81.2013.248

Guida in stato d'inattitudine

Ticino · 2014-02-26 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.248

DA 2115/2013

Bellinzona

26 febbraio 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2115/2013 del 3 giugno 2013;

preso atto                          che ilritiene l’imputata autrice colpevole di

guida in stato di inattitudine

per avere, il __________ ad __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille);

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.     Alla multa difr. 1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.

rilevato                              che l’imputata chiede la riduzione della pena;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autrice colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, il __________ a __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille).

2.     Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 4’400.- (quattromilaquattrocento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 800.- (ottocento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione delle popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.800.-          multa

fr.                           200.-          tassa di giustizia

fr.                            400.-          spese giudiziarie

fr.1'400.-          totale