Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2013.209
DA 1666/2013
Bellinzona
11 febbraio 2014
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto daccusa n. 1666/2013 del 29 aprile 2013;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
violazione di domicilio,
per essere, in data __________, penetrato indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, sul fondo di proprietà della ACPR 1 e sito a __________ in via __________;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.-.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
3. Non ordina il ripristino dellesecuzione della pena detentiva per il periodo rimanente di cui alla decisione sulla liberazione condizionale concessa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi in data 03.02.2011, relativa alla condanna emessa dalla Corte delle Assise criminali di __________ in data 16.03.2007, ma il condannato è ammonito.
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento e la rifusione di unindennità; in via subordinata che limputato sia mandato esente da pena e in via ancor più subordinata che la pena sia sensibilmente ridotta;
richiamati gli art. 186 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 1666/2013 del 29 aprile 2013.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dallaccusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 2'344.70 come indennità in applicazione dellart. 429 CPP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.200.-tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr.300.- totale