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81.2013.133

Guida in stato d'inattitudine; opposizione alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia

Ticino · 2014-02-21 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.133

DA 988/2013

Bellinzona

21 febbraio 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1__________,

visto                                  il decreto d’accusa n. 988/2013 del 11 marzo 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

1.     guida in stato di inattitudine

per avere guidato l’autoveicolo a lui intestato, automobile __________ targata (LV)__________, essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dall’esame dell’alito (2.41 grammi per mille alle ore 12.35);

2.     elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 1'500.00 (millecinquecento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.     Alla multa di CHF 1'655.00 (milleseicentocinquantacinque), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 56 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.

4.     Conferma il sequestro di CHF 1'855.- operato dalla polizia il 24 novembre 2012 (art. 268 CPP) e ne ordina l'utilizzo a copertura della multa, della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (art. 267 cpv. 3 CPP).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

sentito                               il teste;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento da entrambi i reati, oltre alla restituzione della cauzione di CHF 1'855.-;

visti                                  gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 268 cpv. 2-3, 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine (art 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 988/2013 del 11 marzo 2013.

2.     IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto; fatti avvenuti a __________ il __________.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1.  alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 960.- (novecentosessanta) con motivazione scritta e di fr. 560.- (cinquecentosessanta) senza motivazione scritta.

4.È ordinato il dissequestro e la conseguente restituzione di CHF 1'855.- a IM 1 (art. 268 cpv. 2-3 CPP).

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona.

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            150.-          multa

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.                            110.-          testi

fr.710.-          totale