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81.2013.13

Opporsi alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità

Ticino · 2014-02-04 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.13

DA 5619/2012

Bellinzona

4 febbraio 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1, __________

visto                                  il decreto d’accusa n. 5619/2012 del 10 dicembre 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00;L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.     Alla multa di CHF 1'500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 e delle spese giudiziarie di CHF 300.00.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento, rinunciando a postulare indennità;

richiamati                          gli art. 37, 42, 47, 106 CP; 91a cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto; fatti avvenuti a __________ il __________.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 2’200.- (duemiladuencento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 750.- (settecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino.

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.400.-tassa di giustizia

fr.                            350.-          spese giudiziarie

fr.750.-          totale