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81.2013.114

Ripetuta guida senza licenza di allievo conducente

Ticino · 2014-02-14 · Italiano TI
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Incarto n.81.2013.114

DA 877/2013

Bellinzona

14 febbraio 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1__________

visto                                  il decreto d’accusa n. 877/2013 del 4 marzo 2013;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 110.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 3'300.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.     Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

richiamati                          gli art. 21, 34, 42, 47, 106 CP; 95 cpv. 1 lett. d, 100 cpv. 1 seconda frase LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole per ripetuta guida senza autorizzazione per avere negligentemente ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ senza essere titolare della licenza di allievo conducente; fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti.

2.     Di conseguenza IM 1 è mandato esente da pena trattandosi di un caso particolarmente lieve.

3.     IM 1 è condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            250.-          spese giudiziarie

fr.550.-          totale