Sachverhalt
descritti nel decreto daccusa DA 978/2012 del 28 febbraio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Il giudice: La cancelliera
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.100.00tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00 totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Il giudice: La cancelliera
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.100.00tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.87/
DA 978/2012
Bellinzona
26 luglio 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera
IM 1
visto il decreto daccusa n. DA 978/2012 del 28 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole dinosservanza dei doveri in caso d'infortunio
e propone la condanna a
1. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato imputato chiede il proscioglimento ritenuto che non ha commesso il fatto
richiamati gli art. 92 cpv. 1 LCS in rel. con lart. 51 cpv.3 LCS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è autore prosciolto dallimputazione dinosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti descritti nel decreto daccusa DA 978/2012 del 28 febbraio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Il giudice: La cancelliera
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.100.00tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00 totale