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81.2012.87

Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio; assoluzione

Ticino · 2013-07-26 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d’accusa DA 978/2012 del 28 febbraio 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La cancelliera

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.100.00tassa di giustizia

fr.                            100.00       spese giudiziarie

fr.200.00       totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La cancelliera

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.100.00tassa di giustizia

fr.                            100.00       spese giudiziarie

fr.200.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.87/

DA 978/2012

Bellinzona

26 luglio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 978/2012 del 28 febbraio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole d’inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

e propone la condanna a

1. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              imputato chiede il proscioglimento ritenuto che non ha commesso il fatto

richiamati                          gli art. 92 cpv. 1 LCS in rel. con l’art. 51 cpv.3 LCS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore prosciolto dall’imputazione d’inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 978/2012 del 28 febbraio 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La cancelliera

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.100.00tassa di giustizia

fr.                            100.00       spese giudiziarie

fr.200.00       totale