Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.82
DA 931/2012
Bellinzona
18 settembre 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lucile Martinez in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
visto il decreto daccusa n. 931/2012 del 27 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con __________ targata __________ alla velocità di 143 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che imputato ritiene che la limitazione vigente il giorno dei fatti era provvisoria e sproporzionata in quanto sul tratto di strada non vi era un pericolo visibile e i lavori precedenti sulla carreggiata, erano terminati. Inoltre, limputato chiede che venga ridotta la multa prevista nel decreto daccusa (DTF 135 IV 188) e chiede che la fattispecie venga derubricata e considerata infrazione lieve ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ alla velocità di 143 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 13 (tredici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 780.00 (settecentoottanta).
2.1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessivi fr. 700.00 (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.00 (trecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.00 multa
fr.150.00tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.500.00 totale