Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.77
DA 795/2012
Bellinzona
10 luglio 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
difesa da: DI 1
visto il decreto daccusa n. 795/2012 del 20 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputata autrice colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Subaru __________ alla velocità di 182 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.;
fatti avvenuti a __________;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 600.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede una riduzione dellammontare dellaliquota giornaliera, della multa nonché delle spese considerato come limputata è attualmente studente senza reddito alcuno;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 34 cpv. 2 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, a __________, circolato con la vettura __________ __________ alla velocità di 182 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.;
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 300.- (trecento).
2.1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a: