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81.2012.76

Favorire il soggiorno illegale di un figlio

Ticino · 2013-10-11 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.76

DA 676/2012

Bellinzona

11 ottobre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare

IM 1Savosa

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 676/2012 del 13 febbraio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stranieri per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

per avere, a Lugano, nel periodo 18 agosto/12 dicembre 2011, favorito il soggiorno illegale del figlio __________, ospitandolo presso il suo domicilio, consapevole che fosse entrato in Svizzera illegalmente privo di certificati validi di legittimazione;

e propone la condanna a

1. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 116 cpv. 2 LStr.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stranieri per incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale per avere, a Lugano, nel periodo 18 agosto/12 dicembre 2011, favorito il soggiorno illegale del figlio __________, ospitandolo presso il suo domicilio, consapevole che fosse entrato in Svizzera illegalmente privo di certificati validi di legittimazione.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1 alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di   IM 1

fr.                       500.-          multa

fr.                       150.-tassa di giustizia

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.                      750.-totale