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81.2012.71

Minaccia, ingiuria, via di fatto; proscioglimento

Ticino · 2013-07-10 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.71

DA 29/2012

Bellinzona

10 luglio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 29/2012 del 9 gennaio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

1.     minaccia

per avere, in data 7 luglio 2011, a __________, in via __________, inveendo nei confronti di ACPR 1 l’espressione “guarda che ti ammazzo”, nonché, con un sasso nella mano destra, “ti spacco la testa” e “spargo il tuo sangue sulle strade di __________”, incusso timore nei confronti del succitato;

2.     ingiuria

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.,

offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con l’epiteto “figlio di puttana”;

3.    vie di fatto

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1., afferrando ACPR 1 per il collo e stringendoglielo con la mano sinistra, commesso vie di fatto nei confronti del succitato, procurandogli un arrossamento, così come documentato dal certificato medico 7 luglio 2011 del Dr. med. ACPR 1 dell’Ospedale __________ di __________;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.     Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                               che l’accusatore privato con scritto di data13 maggio 2013 si riconferma nella propria denuncia penale del 8 luglio 2011 e chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;

richiamati                          gli art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP e art. 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 2 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di minaccia, ingiuria e vie di fatto per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 29/2012 del 9 gennaio 2012.

2.     Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento)sono a carico

dello Stato.

Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa

tassa di 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.     Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 500.- (cinquecento) a titolo di

indennità.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.150.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.300.-          totale