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81.2012.6

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

Ticino · 2012-11-22 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.6

DA 5150/2011

Bellinzona

22 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da:

visto                                  il decreto d’accusa n. 5150/2011 del 12 dicembre 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso)

per avere, a __________ in data __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente due cittadini stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.- (mille).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr.400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 117 cpv. 1 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso) per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 5150/2011 del 12 dicembre 2011.

2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato

fr.                           350.-          tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale