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81.2012.49

Non rispettare la decisione di un'autorità quindi non mettere a norma un serbatoio per olio combustibile

Ticino · 2012-02-29 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.49

DA 448/2012

Bellinzona

29 febbraio 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 448/2012 del 25 gennaio 2012;

preso atto                          che ilritiene l’imputato autore colpevole di

1.   infrazione alla LF sulla protezione delle acque

per avere, ad __________, dal 9 marzo 2009 sino a tutt’oggi, nonostante il richiamo di data 24 agosto 2009 e l’ordine intimatogli sotto la comminatoria ex art. 292 CP del 24 agosto 2009 della DNTE 1, __________, non provvedendo ad eseguire i lavori di manutenzione per la messa a norma quale detentore, dell’impianto n° 504.01392.12 costituito da un serbatoio per olio combustibile della capacità di 10'000 litri, quindi di liquido inquinante, posato sul fondo RFD 1392 del comune di __________ di cui è proprietario, intenzionalmente omesso di prendere le necessarie misure di manutenzione e controllo facendo così sorgere un pericolo di inquinamento;

2.   disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere, agendo come sopra, omesso di ottemperare ad una decisione della competente autorità a lui regolarmente intimata il 9 marzo 2009, rispettivamente il 24 agosto 2009 con la comminatoria dell’articolo 292 CP;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr.500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata che l’imputato sia punito solo per contravvenzione alla LPAc con una multa;

richiamati                          gli art. 106, 292 CP; 70 cpv. 1 lett. b, 71 cpv. 1 lett. a LPAc; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla protezione delle acque per avere, in qualità di detentore dell’impianto n° 504.01392.12 costituito da un serbatoio per olio combustibile della capacità di 10'000 litri, quindi di liquido inquinante, posato sul fondo RFD 1392 del comune di __________ di cui è proprietario, omesso dal 2008 a tutt’oggi, di far mettere fuori servizio l’impianto come previsto dalla LPAc dopo che era stata staccata la corrente e quindi non era più in funzione il dispositivo di allarme dello stesso.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

3.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

4.     Tasse e spese di giustizia rimanenti di fr. 300.- sono a carico dello Stato.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

IM 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.400.-          multa

fr.                           200.-          tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.650.-          totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.                           250.-          tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.300.-          totale