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81.2012.447

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso; assoluzione

Ticino · 2013-09-25 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d'accusa n. 4771/2012 del 29 ottobre 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato, il quale rifonderà a  IM 1 l’importo di fr. 1'321.90 a titolo di indennità.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.447

DA 4771/2012

Bellinzona

25 settembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: .  DI 1,)

visto                                  il decreto d’accusa n. 4771/2012 del 29 ottobre 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, il 20 agosto 2012 a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso un suo appartamento in ristrutturazione, come muratore, __________, cittadino rumeno sprovvisto dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera;

e propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa difr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione;

richiamati                          gli art. 117 cpv. 1 LStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 4771/2012 del 29 ottobre 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato, il quale rifonderà a  IM 1 l’importo di fr. 1'321.90 a titolo di indennità.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale