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81.2012.433

Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità

Ticino · 2013-09-05 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.433

DA 4720/2012

Bellinzona

5 settembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 4720/2012 del 29 ottobre 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione

per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato, il 31 maggio 2012 a __________, con la vettura __________ alla velocità di 138 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.     Alla multa difr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato                              che il difensore chiede una riduzione della pena;

richiamati                          gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato, il 31 maggio 2012 a __________, con la __________ __________ alla velocità di 138 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 400- (quattrocento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.400.-          multa

fr.                           100.-          tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.600.-          totale