Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.
E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS. rilevato che l’imputato chiede di essere prosciolto; richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.420
DA 4651/2012
Bellinzona
3 ottobre 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto daccusa n. 4651/2012 del 22 ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 110.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 2'200.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).2. Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che limputato chiede di essere prosciolto;
richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4651/2012 del 22 ottobre 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81994).
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.300.00tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.550.00 totale