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81.2012.420

Guida senza licenza di condurre o nonostante revoca; assoluzione

Ticino · 2013-10-03 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.

E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS. rilevato                              che l’imputato chiede di essere prosciolto; richiamati                          gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.420

DA 4651/2012

Bellinzona

3 ottobre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 4651/2012 del 22 ottobre 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 110.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 2'200.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).2. Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che l’imputato chiede di essere prosciolto;

richiamati                          gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4651/2012 del 22 ottobre 2012.

2.    La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81994).

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.300.00tassa di giustizia

fr.                            250.00       spese giudiziarie

fr.550.00       totale