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81.2012.419

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Ticino · 2013-11-12 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.419

DA 4650/2012

Bellinzona

12 novembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 4650/2012 del 29 ottobre 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione

per aver concesso la guida del proprio autofurgone __________ targato TI __________ a __________ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licen­za di condurre richiesta poiché revocatagli dalla competente Autorità amministrativa italiana,

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 170.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 3'400.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).2. Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito;

richiamati                          gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

2.    La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81880).

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               IM 1

fr.300.00tassa di giustizia

fr.                            250.00       spese giudiziarie

fr.550.00       totale