Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.410
DA 4444/2012
Bellinzona
10 dicembre 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto daccusa n. 4444/2012 del 8 ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di incendio colposo
per avere, appoggiato e dimenticato sul piano di cottura della cucina elettrica in vetroceramica accesa (non è dato di sapere se in precedenza o successivamente) un pacco contenente utensili da cucina in materiale plastico, uscendo di casa senza accertarsi che le placche fossero spente, provocato lincendio della cappa di aspirazione e del forno, danneggiandoli così come le pareti della cucina e altre pareti dellappartamento da lei locato (di proprietà dellavv. DI 1, il quale ha dichiarato di non volersi costituire accusatore privato, come si evince dal rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria), per un danno complessivo non meglio quantificato
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 50.00 cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 250.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).2. Alla multa di CHF 200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita, in assenza di prove della sua asserita negligenza;
richiamati gli art. 34 e 42 cpv. 1, 222 cpv. 1 CPS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono poste a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.300.00tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.450.00 totale