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81.2012.41

Infrazione alle norme della circolazione; guida in stato di inattitudine; inosservanza dei doveri in caso di infortunio; parziale proscioglimento

Ticino · 2013-06-11 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.41

DA 310/2012

Bellinzona

11 giugno 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 310/2012 del 23 gennaio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

1.     infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra, negligentemente omesso di concedere la precedenza alla vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ regolarmente sopraggiungente in senso inverso il quale, nel tentativo di evitare la collisione, si spostava sulla sua sinistra scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 3, LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;

2.     guida in stato di inattitudine

per aver condotto __________ __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.57 grammi per mille);

fatti avvenuti a Mezzovico il 15.11.2011;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

3.     inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità ai danneggiati o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti a __________ il 15.11.2011;

reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'150.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(art. 42 e segg. CPS).

2.     Alla multa difr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni2(dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90 cifra 1 in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 3, LCStr., 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC, 91 cifra 1 e 92 cifra 1 in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 310/2012 del 23 gennaio 2012, punti 1. e 3.

2.     IM 1 è autore colpevole di

2.1.  infrazione alle norme della circolazione per avere, in fase di svolta a sinistra, negligentemente omesso di concedere la precedenza alla vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ sopraggiungente in senso inverso il quale, nel tentativo di evitare la collisione, si spostava sulla sua sinistra scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________; fatti avvenuti a __________;

3.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

3.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

3.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) senza motivazione.

4.    La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia  pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta

.    Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

,,,

,,,

,, .

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                            200.-          multa

fr.400.-tassa di giustizia

fr.                            450.-          spese giudiziarie

fr.1050.-          totale