opencaselaw.ch

81.2012.379

Incitazione al soggiorno illegale; impiego di stranieri sprovvisti di permesso; contravvenzione alla LF sul lavoro nero

Ticino · 2013-10-23 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.379, 91.2012.197

DA 4220/2012

DA 2012-34

Bellinzona

23 ottobre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1__________

difeso da: DI 1

visti                                   i decreti d’accusa n. 4220/2012 del 24 settembre 2012 e n. 2012-34 del 12 ottobre 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alla LF sugli stranieri, e meglio

1.     incitazione al soggiorno illegale

per avere, agendo in correità con__________, favorito il soggiorno illegale in Svizzera, ospitando dall’__________ al __________, presso l’abitazione di quest’ultimo ad __________, la cittadina russa __________ e dal __________ al __________, presso l’Albergo __________ di __________, i cittadini kosovari __________ e __________, sebbene sapesse che gli stessi erano privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

2.     impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, agendo in correità con __________, quale amministratore unico della __________ SA, società amministratrice dell’Albergo __________ di __________, e socio e gerente con firma individuale della __________ Sagl, società amministratrice del Ristorante __________ di __________, impiegato intenzionalmente, pur non essendo autorizzati a svolgere attività lucrativa in Svizzera in quanto privi del relativo permesso:

-    __________, quale cameriera presso il Ristorante __________, dall’__________ al __________, per complessivi 30 giorni, remunerata in ragione di CHF 1'800.00 al mese;

-    __________, quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante “__________”, dal __________ al __________;

-    __________, quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante __________, dal __________ al __________;

-    __________, cittadina spagnola, quale cameriera presso l’Albergo __________, il __________;

e propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'600.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.     Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

preso atto                          che l’AINQ 2, __________, ritiene inoltre l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla LF contro il lavoro nero

per avere violato l’obbligo di fornire agli organi competenti le informazioni e i documenti che provino l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione riguardanti il personale occupato presso il Ristorante __________ di __________ conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposta alla fonte.

e propone la condanna:

1.     Alla multa di fr. 1'900.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 19 (art. 106 cpv. 2 CP).

2.     Alla tassa di giustizia di fr. 100.-.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 116 cpv. 1 lett. a) e 117 cpv. 1 LStr; 4, 6, 7, 8 e 18 LLN; 34; 42, 47, 49, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di.

1.1.    incitazione al soggiorno illegale,

per avere, agendo in correità con__________, favorito il soggiorno illegale in Svizzera, ospitando dall’__________ al __________, presso l’abitazione di quest’ultimo ad __________, la cittadina russa __________ e dal __________ al __________, presso l’Albergo __________ di __________, i cittadini kosovari __________ e __________, sebbene sapesse che gli stessi erano privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri.

1.2.    impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, agendo in correità con __________, quale amministratore unico della __________ SA, società amministratrice dell’Albergo __________ di __________, e socio e gerente con firma individuale della __________ Sagl, società amministratrice del Ristorante __________ di __________, impiegato intenzionalmente, pur non essendo autorizzati a svolgere attività lucrativa in Svizzera in quanto privi del relativo permesso:

-        __________, quale cameriera presso il Ristorante __________, dall’__________ al __________, per complessivi 30 giorni, remunerata in ragione di CHF 1'800.00 al mese;

-        __________, quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante “__________”, dal __________ al __________;

-        __________, quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante __________, dal __________ al __________.

1.3.    contravvenzione alla LF contro il lavoro nero

per avere violato l’obbligo di fornire agli organi competenti le informazioni e i documenti che provino l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione riguardanti il personale occupato presso il Ristorante __________ di __________ conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposta alla fonte.

2.    Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 3'600.- (tremilaseicento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 1’200.- (milleduecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’300.- (milletrecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                         1'200.-          multa

fr.500.-tassa di giustizia

fr.                            200.-          spese giudiziarie

fr.1'900.-          totale