Dispositiv
- Alla multa di CHF 100.00 (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
- Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.00 e delle spese giudiziarie di CHF 50.00.
- La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale. rilevato che il difensore chiede il proscioglimento; richiamati gli art. 19a LStup; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG; al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia1. IM 1 è prosciolto dal reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
- La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- sono a carico dello Stato.
- Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
- Intimazione a: - - per raccomandata - alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano, Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico dello Stato fr. 100.-tassa di giustizia fr. 100.- spese giudiziarie fr. 200.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.351
DA 3376/2012
Bellinzona
22 novembre 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: Avv. Giorgio Brenni, Lugano)
visto il decreto daccusa n. 3376/2012 del 26 luglio 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nellestate 2011, in non meglio precisate località del Cantone Ticino, acquistato, da __________, un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, ma almeno 3 buste dosi di eroina, al prezzo di CHF 50.00 cadauna, sostanza verosimilmente destinata al proprio consumo personale;
e propone la condanna
1. Alla multa di CHF 100.00 (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.00 e delle spese giudiziarie di CHF 50.00.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 19a LStup; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dal reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
-
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.-tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 200.-totale