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81.2012.333

Delitto contro la LF sulle armi

Ticino · 2013-07-05 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 5 Ordina, a crescita in giudicato, il dissequestro in favore di __________ del fucile marca __________, modello 66.S, calibro 8x68 numero di matricola __________ sequestrato dalla Polizia cantonale a __________ a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011.

E. 6 Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 3 (tre) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 100.00 (cento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubbli-co in data 4 febbraio 2010 (DA 479/2010) (pena complementare alla sentenza del 29.02.2008 della Corte delle Assise correzionali di __________), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

E. 7 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata

tra-scorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che l’imputato chiede;

richiamati                          gli art. 80 segg.; 84 segg.; 348

segg. CPP; 33 cpv. 1 LArm; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia

1.     IM 1 è autore colpevole di delitto

contro la LF sulle armi per avere

detenuto armi, senza averne il

diritto, sapendo o dovendo sapere che gli era stato revocato il permesso di

acquisto e detenzione di armi, e meglio per avere a __________, in data 6 giugno

2011, con l’intento di sostenere l’esame di abilitazione alla caccia, detenuto

due fucili, uno marca __________ modello 66.S calibro 8x68 numero __________,

di sua proprietà e l’altro marca __________, modello S.P.A. calibro 12x70

numero __________, di proprietà di __________;

1.1     IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi per i fatti avvenuti ad __________

il 20 giugno 2011 di cui alla seconda posizione dell’elenco nel decreto

d’accusa;

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di

fr. 4’500 (quatromilacinquecento).

2.1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 1'000.00

(mille);

2.2.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3   al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.00 (novecento) con motivazione

scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.     Conferma il sequestro del fucile marca __________ modello 66.S,

calibro 8x68 numero di matricola __________ sequestrato dalla Polizia cantonale

a __________ a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011(art. 263

cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca (art. 69 CP).

4.     Autorizza, a crescita in giudicato, il dissequestro in favore di

__________ del un fucile marca __________, modello 12x70, calibro 12, numero di

matricola __________, operato dalla Polizia cantonale a__________, presso il __________,

in data 6 giugno 2011

5.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 3

(tre) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di

CHF 100.00 (cento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubbli-co

in data 4 febbraio 2010 (DA 479/2010) (pena complementare alla sentenza del

29.02.2008 della Corte delle Assise correzionali di __________), ma ne prolunga

il periodo di prova di 1 (uno) anno.

6.     Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella, terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il giudice:                                                                                 La segretaria Distinta spese               a carico di  IM 1 fr.                        1’000.00         multa fr. 250.00 tassa di giustizia fr.                            250.00       spese giudiziarie fr. 1'500.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.333/

DA 3535/2011

Bellinzona

5 luglio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lucile Martinez in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 3535/2011 del 12 settembre 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'000.00 (novemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 e 36 CPS).2. Alla multa di CHF 3'000.00 (tremila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.00 (duecento).4. Conferma il sequestro di un fucile marca __________, modello 12x70, calibro 12, numero di matricola 12304, operato dalla Polizia cantonale a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011 (art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca (art. 69 CP).5. Ordina, a crescita in giudicato, il dissequestro in favore di __________ del fucile marca __________, modello 66.S, calibro 8x68 numero di matricola __________ sequestrato dalla Polizia cantonale a __________ a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011.6. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 3 (tre) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 100.00 (cento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubbli-co in data 4 febbraio 2010 (DA 479/2010) (pena complementare alla sentenza del 29.02.2008 della Corte delle Assise correzionali di __________), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata tra-scorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che l’imputato chiede;

richiamati                          gli art. 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 33 cpv. 1 LArm; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi per avere

detenuto armi, senza averne il diritto, sapendo o dovendo sapere che gli era stato revocato il permesso di acquisto e detenzione di armi, e meglio per avere a __________, in data 6 giugno 2011, con l’intento di sostenere l’esame di abilitazione alla caccia, detenuto due fucili, uno marca __________ modello 66.S calibro 8x68 numero __________, di sua proprietà e l’altro marca __________, modello S.P.A. calibro 12x70 numero __________, di proprietà di __________;

1.1     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi per i fatti avvenuti ad __________ il 20 giugno 2011 di cui alla seconda posizione dell’elenco nel decreto d’accusa;

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 4’500 (quatromilacinquecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 1'000.00 (mille);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.00 (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.     Conferma il sequestro del fucile marca __________ modello 66.S, calibro 8x68 numero di matricola __________ sequestrato dalla Polizia cantonale a __________ a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011(art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca (art. 69 CP).

4.     Autorizza, a crescita in giudicato, il dissequestro in favore di __________ del un fucile marca __________, modello 12x70, calibro 12, numero di matricola __________, operato dalla Polizia cantonale a__________, presso il __________, in data 6 giugno 2011

5.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 3 (tre) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 100.00 (cento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubbli-co in data 4 febbraio 2010 (DA 479/2010) (pena complementare alla sentenza del 29.02.2008 della Corte delle Assise correzionali di __________), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

6.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il giudice:                                                                                 La segretaria

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                        1’000.00         multa

fr.250.00tassa di giustizia

fr.                            250.00       spese giudiziarie

fr.1'500.00       totale