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81.2012.310

Circolazione senza licenza di condurre

Ticino · 2013-08-13 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.310

DA 3672/2012

Bellinzona

13 agosto 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 3672/2012 del 22 agosto 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole dicircolazione senza licenza di condurre

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 4'600.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(art. 42 e segg. CPS).

2.     Alla multa difr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito, postulando nel contempo un’indennità di fr. 3’500.- ex art. 429 CPP;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cpv. 1 lett. e LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza autorizzazione (95 cpv. 1 lett. e LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3672/2012 del 22 agosto 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 630.- (seicentotrenta) sono a carico dello Stato.

3.     Viene assegnata ad IM 1 un’indennità di fr. 600.- ex art. 429 CPP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            250.-          spese giudiziarie

fr.                             80.-          testi

fr.630.-          totale