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81.2012.283

Concedere la guida della propia vettura a qualcuno sapendo o dovendo sapere che non era titolare della licenza di condurre

Ticino · 2013-11-22 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.283

DA 3257/2012

Bellinzona

22 novembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1, con recapito c/o __________, __________

(difensore: DI 1, __________)

visto                                  il decreto d’accusa n. 3257/2012 del 16 luglio 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di

guida senza autorizzazione

per aver concesso la guida della propria vettura __________ targata TI __________ a __________ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 60.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 1'200.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.     Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento e un’indennità di fr. 500.- (cinquecento);

richiamati                          gli art. 13,34, 42, 47, 106 CP; 95 cpv. 1 lett. e, 100 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3257/2012 del 16 luglio 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3.     A IM 1 viene assegnata un’indennità, ex art. 429 CPP, di fr.500.- (cinquecento)

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Camorino,

Divisione della Giustizia, Bellinzona.

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese              a carico IM 1

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            250.-          spese giudiziarie

fr.550.-          totale