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81.2012.28

Eccesso di velocità sul vigente limite di 80 km/h

Ticino · 2013-05-24 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.28

DA 242/2012

Bellinzona

24 maggio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di segretario per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 242/2012 del 23 gennaio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione per negligenza

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata  TI __________ alla velocità di 112 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80Km/h.;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 330.- (trecentotrenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 13'200.- (tredicimiladuecento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.     Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 290.- (duecentonovanta) ciascuna per complessivi fr. 14'500.- (quattordicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 28.05.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (cinquanta).

rilevato                              che il difensore chiede di non revocare la sospensione condizionale della precedente condanna e una riduzione del periodo di prova;

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 106 CP; 90 cifra 2 in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per negligenza, per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata TI __________ alla velocità di 112 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80Km/h.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 330.- (trecentotrenta), per un totale di fr. 13'200.- (tredicimiladuecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 290.- (duecentonovanta) ciascuna per complessivi fr. 14'500.- (quattordicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 28.05.2010, ma lo ammonisce formalmente.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale Stefano Franscini 3, Bellinzona,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                         1'500.-          multa

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.1'950.-          totale