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81.2012.279

Tentato favoreggiamento

Ticino · 2013-11-15 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.279

81.2012.280

DA 3269/2012

DA 3270/2012

Bellinzona

15 novembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: DI 3, __________)

IM 2IM 2__________

(difensore: DI 2, __________)

visti                                   i decreti d’accusa n. 3269/2012 e n. 3270/2012 entrambi del 23 luglio 2012 emanati rispettivamente a carico di IM 1 e di IM 2;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene IM 1 autore colpevole di

(tentato) favoreggiamento

per avere, a __________, in data __________, in occasione del proprio interrogatorio di Polizia, tentato di sottrarre ad atti di procedimento penale il nipote minorenne __________ (__________), segnatamente per il reato di incendio colposo in relazione all’incendio scoppiato sul terreno della __________ in data __________, dichiarando che il __________ __________. era assente da casa poiché si trovava con lui ad __________, malgrado sapesse essere il nipote l’autore del predetto incendio;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 305 cpv. 1 CP, in relazione all’art. 22 CP;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'300.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.     Alla multa di fr. 250.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

preso atto che                    che il AINQ 1, __________, ritiene IM 2 autore colpevole di

(tentato) favoreggiamento

per avere, a __________, in data __________, in occasione del proprio interrogatorio di Polizia, tentato di sottrarre ad atti di procedimento penale il figlio minorenne __________. (__________), segnatamente per il reato di incendio colposo in relazione all’incendio scoppiato sul terreno della __________ in data __________, dichiarando che __________ il __________ era andato a sciare ad __________ con lo zio IM 1, malgrado lui sapesse essere il figlio l’autore del predetto incendio;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 305 cpv. 1 CP, in relazione all’art. 22 CP;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 800.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr. 150.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

rilevato                              che il difensore di IM 1 chiede il proscioglimento, rinunciando all’indennità ex art. 429 CPP;

rilevato                              che il difensore IM 2 chiede l’esenzione da ogni pena;

richiamati                          gli art. 22, 34, 42, 47, 106, 305 CP, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dal reato di tentato favoreggiamento, (art. 305 cpv. 1 in relazione all’art. 22 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3269/2012 del 23 luglio 2012.

1.1    La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 340.- sono a carico dello Stato.

2.     IM 2 è autore colpevole di tentato favoreggiamento (art. 305 cpv. 1 in relazione all’art. 22 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3270/2012 del 23 luglio 2012

2.1     IM 2 è esentato da ogni pena (305 cpv. 2 CP).

2.2     Tasse e spese giudiziarie di complessivi di fr. 740.- (settecentoquaranta) con motivazione scritta e di fr. 340.- (trecentoquaranta) senza motivazione scritta sono poste a carico di IM 2.

3.     Non si assegna un’indennità ex art. 429 CPP a favore di IM 2 e di IM 1.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

IM 2

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

La giudice:                                                                               Il segretario:

IM 1

fr.                           200.-tassa di giustizia

fr.                            140            spese giudiziarie

fr.                           340.-totale

Distinta spese               a carico di IM 2,

fr.                            200.-tassa di giustizia

fr.                            140.-          spese giudiziarie

fr.                           340.-totale