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81.2012.250

Minaccia e ripetute vie di fatto

Ticino · 2013-07-17 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 180 cpv. 2 lett. a CP e 126 cpv. 2 lett. b CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 aprile 2012 n. 1779/2012 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 2'000.- (duemila)

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che l’imputato chiede che venga assolto in relazione al presunto schiaffo che avrebbe tirato alla ex moglie e che la pena venga ridotta di conseguenza;

visti                                   gli artt. 1, 30, 34, 42, 47, 180 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di minaccia (art. 180 cpv. 2 lett. a) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta), per un totale di CHF 800.- (ottocento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.    Le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 300.- (trecento) sono poste per 2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato.

4.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

5.    IM 1 è assolto dall’imputazione di ripetute vie di fatto (art. 126 cpv. 2 lett. b) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

6.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

,,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1,

CHF                        100.-tassa di giustizia

CHF                        100.-          spese giudiziarie

CHF                        200.-totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

CHF                          50.-tassa di giustizia

CHF                          50.-          spese giudiziarie

CHF                        100.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.250

DA 1779/2012

Bellinzona

17 luglio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare

IM 1;

prevenuto colpevole di     1. minaccia

per avere, a __________, il 20 febbraio 2012, incusso spavento o timore alla moglie __________, usando minacce del seguente tenore: “ti spacco/spezzo il collo” e “stasera finisce male”;

2. ripetute vie di fatto

per avere, a__________, il 20.02.2012, commesso vie di fatto contro la moglie __________, colpendola con un calcio alla gamba sinistra e con uno schiaffo, nonché strattonandola tirandole i capelli;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 180 cpv. 2 lett. a CP e 126 cpv. 2 lett. b CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 aprile 2012 n. 1779/2012 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 2'000.- (duemila)

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che l’imputato chiede che venga assolto in relazione al presunto schiaffo che avrebbe tirato alla ex moglie e che la pena venga ridotta di conseguenza;

visti                                   gli artt. 1, 30, 34, 42, 47, 180 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di minaccia (art. 180 cpv. 2 lett. a) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta), per un totale di CHF 800.- (ottocento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.    Le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 300.- (trecento) sono poste per 2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato.

4.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

5.    IM 1 è assolto dall’imputazione di ripetute vie di fatto (art. 126 cpv. 2 lett. b) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

6.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

,,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1,

CHF                        100.-tassa di giustizia

CHF                        100.-          spese giudiziarie

CHF                        200.-totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

CHF                          50.-tassa di giustizia

CHF                          50.-          spese giudiziarie

CHF                        100.-totale