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81.2012.230

Vie di fatto e ingiuria; parziale assoluzione

Ticino · 2013-09-26 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1 e 177 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 maggio 2012 n. 2540/2012 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 800.- (ottocento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.     Alla multa diCHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

che il difensore chiede l’assoluzione di IM 1, subordinatamente l’esenzione da ogni pena;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale conferma quanto detto dal difensore;

richiamati                          gli artt. 1, 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza,  IM 1 è condannato:

2.1. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 300.- (trecento).

2.2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.     IM 1 è assolto dall’imputazione di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico

4.     A IM 1 non viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

(Vira Gambarogno)

-    per raccomandata

,  (),

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della popolazione, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        150.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                        500.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.230

DA 2540/2012

Bellinzona

26 settembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1

(difensore: . DI 1,)

prevenuto colpevole di     1.  ingiuria

per avere, a __________ in data 21 marzo 2012, a seguito di una discussione per futili motivi, offeso mediante parole, l’onore di __________, tacciandolo con vari epiteti fra i quali “portoghese di merda”;

2.  vie di fatto

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di fatto di cui sub. 1, commesso vie di fatto nei confronti di __________ senza cagionargli un danno al corpo o alla salute, segnatamente, essendo venuti reciprocamente alle mani, per avere colpito __________ allo zigomo con un pugno ed alla gamba sinistra con due calci;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1 e 177 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 maggio 2012 n. 2540/2012 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 800.- (ottocento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.     Alla multa diCHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

che il difensore chiede l’assoluzione di IM 1, subordinatamente l’esenzione da ogni pena;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale conferma quanto detto dal difensore;

richiamati                          gli artt. 1, 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza,  IM 1 è condannato:

2.1. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 300.- (trecento).

2.2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.     IM 1 è assolto dall’imputazione di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico

4.     A IM 1 non viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

(Vira Gambarogno)

-    per raccomandata

,  (),

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della popolazione, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        150.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                        500.-totale