Sachverhalt
avvenuti a __________ l8 aprile 2012;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a Locarno l8 aprile 2012;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
visto il decreto daccusa del 4 giugno 2012 n. 2624/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'350.- (milletrecentocinquanta);
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa diCHF 600.- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto prospettato dal Procuratore pubblico, sia per quanto riguarda la sanzione pecuniaria (stimabile tra le 10 e le 15 aliquote (sempre) di CHF 30.- luna), sia per la multa;
sentito per ultimo limputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).
2.1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2.Alla multa di CHF 200.- (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).
2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 200.- multa
CHF 300.-tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 50.- testi
CHF 700.-totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto prospettato dal Procuratore pubblico, sia per quanto riguarda la sanzione pecuniaria (stimabile tra le 10 e le 15 aliquote (sempre) di CHF 30.- luna), sia per la multa;
sentito per ultimo limputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).
2.1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2.Alla multa di CHF 200.- (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).
2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 200.- multa
CHF 300.-tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 50.- testi
CHF 700.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.226
DA 2624/2012
Bellinzona
11 settembre 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1
(difensore: . DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per avere condotto l'autovettura Mitsubishi targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dallesame dellalito (1.69 grammi per mille prima prova; 0.90 grammi per mille seconda prova);
fatti avvenuti a __________ l8 aprile 2012;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a Locarno l8 aprile 2012;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
visto il decreto daccusa del 4 giugno 2012 n. 2624/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'350.- (milletrecentocinquanta);
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa diCHF 600.- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto prospettato dal Procuratore pubblico, sia per quanto riguarda la sanzione pecuniaria (stimabile tra le 10 e le 15 aliquote (sempre) di CHF 30.- luna), sia per la multa;
sentito per ultimo limputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).
2.1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2.Alla multa di CHF 200.- (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).
2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 200.- multa
CHF 300.-tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 50.- testi
CHF 700.-totale