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81.2012.226

Guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

Ticino · 2013-09-11 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti a __________ l’8 aprile 2012;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a Locarno l’8 aprile 2012;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

visto                                  il decreto d’accusa del 4 giugno 2012 n. 2624/2012 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'350.- (milletrecentocinquanta);

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(artt. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 600.- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto prospettato dal Procuratore pubblico, sia per quanto riguarda la sanzione pecuniaria (stimabile tra le 10 e le 15 aliquote (sempre) di CHF 30.- l’una), sia per la multa;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

richiamati                          gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2.Alla multa di CHF 200.- (duecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        300.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                          50.-          testi

CHF                        700.-totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto prospettato dal Procuratore pubblico, sia per quanto riguarda la sanzione pecuniaria (stimabile tra le 10 e le 15 aliquote (sempre) di CHF 30.- l’una), sia per la multa;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

richiamati                          gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2.Alla multa di CHF 200.- (duecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        300.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                          50.-          testi

CHF                        700.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.226

DA 2624/2012

Bellinzona

11 settembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1

(difensore: . DI 1,)

prevenuto colpevole di     1.  guida in stato di inattitudine

per avere condotto l'autovettura Mitsubishi targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dall’esame dell’alito (1.69 grammi per mille prima prova; 0.90 grammi per mille seconda prova);

fatti avvenuti a __________ l’8 aprile 2012;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a Locarno l’8 aprile 2012;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

visto                                  il decreto d’accusa del 4 giugno 2012 n. 2624/2012 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'350.- (milletrecentocinquanta);

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(artt. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 600.- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto prospettato dal Procuratore pubblico, sia per quanto riguarda la sanzione pecuniaria (stimabile tra le 10 e le 15 aliquote (sempre) di CHF 30.- l’una), sia per la multa;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

richiamati                          gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2.Alla multa di CHF 200.- (duecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di  IM 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        300.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                          50.-          testi

CHF                        700.-totale