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81.2012.216

Guida in stato di inattitudine

Ticino · 2012-09-07 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.216

DA 2444/2012

Bellinzona

7 settembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1,

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2444/2012 del 29 maggio 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

guida in stato di inattitudine

per aver condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.24 - max. 1.63 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il __________;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.     Alla multa di fr.1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.

rilevato                              che il difensore chiede una riduzione drastica della multa, una riduzione o esenzione delle tasse di giustizia e delle spese del decreto e una riduzione o esenzione delle spese per l’odierno dibattimento;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto, il __________ a __________, il motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.24 - max. 1.63 grammi per mille).

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di  3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 350.- (trecentocinquanta);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            350.-          multa

fr.350.-          totale