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81.2012.205

Violazione di domicilio; proscioglimento

Ticino · 2013-06-13 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.205

DA 1908/2012

Bellinzona

13 giugno 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 1908/2012 del 23 aprile 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

violazione di domicilio

per essersi, il 27 febbraio 2012, ad __________, introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, malgrado la diffida 18 luglio 2011, nella filiale __________ sita in __________;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa difr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 186 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1908/2012 del 23 aprile 2012.

2.    La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.300.-          tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.400.-          totale