Sachverhalt
descritti nel decreto daccusa nr. 198/2012 del 16 gennaio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di fr. 450.- sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 non viene assegnata unindennità giusta lart. 429 CPP non richiesta.
4. È ordinata la confisca della licenza di condurre __________ (n. __________) (art. 69 CP).
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Polizia scientifica, Bellinzona,
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr.300.-tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr.450.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.20
DA 198/2012
Bellinzona
17 maggio 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto daccusa n. DA 198/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
abuso della licenza di condurre
per avere compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, in particolare per avere presentato, in data __________, alla competente Sezione della Circolazione, Camorino, listanza di conversione in licenza di condurre svizzera della patente __________ che in sede dinchiesta è poi risultata essere falsa;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30.- (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa difr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Ordina la confisca della licenza di condurre __________ (n° __________) (art. 69 CP).
rilevato che limputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 22 cpv. 1, 34, 42, 47 CP, 97 cifra 1 cpv. 4 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di abuso della licenza di condurre per i fatti descritti nel decreto daccusa nr. 198/2012 del 16 gennaio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di fr. 450.- sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 non viene assegnata unindennità giusta lart. 429 CPP non richiesta.
4. È ordinata la confisca della licenza di condurre __________ (n. __________) (art. 69 CP).
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Polizia scientifica, Bellinzona,
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr.300.-tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr.450.- totale