Dispositiv
- ingiuria per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso lonore di __________ con epiteti vari tra i quali parassita di merda e figlio di puttana;
- minaccia per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo di morte e meglio dicendogli ti squarto vivo, io vi ammazzo tutti; e propone la condanna a
- Alla pena pecuniaria di 20 (venti)aliquotegiornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti). Pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
- Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 20 ottobre 2008, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona; rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dallimputazione di minaccia con conseguente adeguamento della pena; richiamati gli art. 34, 42, 47, 177, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG; al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto daccusa no. 2152/2012 del 2 maggio 2012.
- IM 1 è autore colpevole di ingiuria per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso lonore di __________ con epiteti vari tra i quali parassita di merda e figlio di puttana.
- Di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012: 3.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento). 3.1.1. laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP). 3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.
- La tassa di giustizia e le spese rimanenti di complessivi fr. 100.- (cento) sono a carico dello Stato.
- Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 20 ottobre 2008, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona.
- Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
- Intimazione a: - seduta stante - per raccomandata - alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella, Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di IM 1 fr. 500.- pena pecuniaria fr. 50.-tassa di giustizia fr. 50.- spese giudiziarie fr. 600.-totale Distinta spese a carico dello Stato, fr. 50.-tassa di giustizia fr. 50.- spese giudiziarie fr. 100.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2012.194
DA 2152/2012
Bellinzona
28 maggio 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto daccusa n. 2152/2012 del 2 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
1. ingiuria
per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso lonore di __________ con epiteti vari tra i quali parassita di merda e figlio di puttana;
2. minaccia
per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo di morte e meglio dicendogli ti squarto vivo, io vi ammazzo tutti;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti)aliquotegiornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).
Pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 20 ottobre 2008, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dallimputazione di minaccia con conseguente adeguamento della pena;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 177, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto daccusa no. 2152/2012 del 2 maggio 2012.
2. IM 1 è autore colpevole di ingiuria per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso lonore di __________ con epiteti vari tra i quali parassita di merda e figlio di puttana.
3. Di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012:
3.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).
3.1.1. laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.
4. La tassa di giustizia e le spese rimanenti di complessivi fr. 100.- (cento) sono a carico dello Stato.
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 20 ottobre 2008, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- pena pecuniaria
fr. 50.-tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 600.-totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.-tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.-totale