opencaselaw.ch

81.2012.194

Ingiuria e minaccia

Ticino · 2013-05-28 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. ingiuria per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso l’onore di __________ con epiteti vari tra i quali “parassita di merda” e “figlio di puttana”;
  2. minaccia per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo di morte e meglio dicendogli “ti squarto vivo”, “io vi ammazzo tutti”; e propone la condanna a
  3. Alla pena pecuniaria di 20 (venti)aliquotegiornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti). Pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012.
  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
  5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 20 ottobre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona; rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento dall’imputazione di minaccia con conseguente adeguamento della pena; richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 177, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa no. 2152/2012 del 2 maggio 2012.
  6. IM 1 è autore colpevole di ingiuria                                      per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso l’onore di __________ con epiteti vari tra i quali “parassita di merda” e “figlio di puttana”.
  7. Di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4’500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012: 3.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento). 3.1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP). 3.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.
  8. La tassa di giustizia e le spese rimanenti di complessivi fr. 100.- (cento) sono a carico dello Stato.
  9. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 20 ottobre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona.
  10. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
  11. Intimazione a: -    seduta stante -    per raccomandata -    alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella, Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di IM 1 fr.                       500.-          pena pecuniaria fr.                         50.-tassa di giustizia fr.                         50.-          spese giudiziarie fr.                      600.-totale Distinta spese                    a carico dello Stato, fr.                         50.-tassa di giustizia fr.                         50.-          spese giudiziarie fr.                      100.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.194

DA 2152/2012

Bellinzona

28 maggio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2152/2012 del 2 maggio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

1.       ingiuria

per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso l’onore di __________ con epiteti vari tra i quali “parassita di merda” e “figlio di puttana”;

2.       minaccia

per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo di morte e meglio dicendogli “ti squarto vivo”, “io vi ammazzo tutti”;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 20 (venti)aliquotegiornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).

Pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.     Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 20 ottobre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento dall’imputazione di minaccia con conseguente adeguamento della pena;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 177, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa no. 2152/2012 del 2 maggio 2012.

2.     IM 1 è autore colpevole di ingiuria per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso l’onore di __________ con epiteti vari tra i quali “parassita di merda” e “figlio di puttana”.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4’500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012:

3.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).

3.1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

3.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.

4.     La tassa di giustizia e le spese rimanenti di complessivi fr. 100.- (cento) sono a carico dello Stato.

5.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 20 ottobre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona.

6.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di IM 1

fr.                       500.-          pena pecuniaria

fr.                         50.-tassa di giustizia

fr.                         50.-          spese giudiziarie

fr.                      600.-totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.-tassa di giustizia

fr.                         50.-          spese giudiziarie

fr.                      100.-totale