opencaselaw.ch

81.2012.184

Ripetuta guida senza autorizzazione

Ticino · 2013-05-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.184

DA 2275/2012

Bellinzona

7 maggio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: DI 1, __________)

visto                                  il decreto d’accusa n. 2275/2012 del 7 maggio 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente concesso la guida dell’autofurgone Citroën targato TI __________ al nipote __________ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licen­za di condurre richiesta poiché revocatagli dalla competente Autorità amministrativa;

e propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'800.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.     Alla multa difr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una massiccia riduzione della pena pecuniaria e della multa, come pure la riduzione del periodo di prova a due anni;

richiamati                          gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2275/2012 del 7 maggio 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3.     Non si assegnano indennità.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       100.-tassa di giustizia

fr.                       250.-          spese giudiziarie

fr.                      350.-totale