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81.2012.163

Diffamazione

Ticino · 2013-05-07 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.163

DA 1885/2012

Bellinzona

7 maggio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 1885/2012 del 17 aprile 2012;

preso atto                          che ilritiene l’imputato autore colpevole di

diffamazione

per avere, il __________ a __________, comunicando con terzi e segnatamente con i municipali di __________, incolpato o reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di quest’ultimo, segnatamente per avere scritto loro che ACPR 1: “[…] è attualmente sotto indagine dell’Ufficio __________ Cantonale per il furto e per essere in possesso di un mio certificato di accompagnamento deposto al macello __________ di __________, fatto giudicato molto grave dal medesimo ufficio. […]” senza che tale comunicazione fosse giustificata da un interesse pubblico preponderante e nell’intento di fare maldicenza, ritenuto anche che nella stessa lettera già aveva menzionati i fatti all’origine del decreto d’accusa emesso nei confronti di ACPR 1 in data __________ e avesse pure già invitato i municipali a voler consultare il casellario giudiziale a riprova di quanto da lui dichiarato;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa difr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

che l’accusatore privato postula la conferma del decreto di accusa;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1885/2012 del 17 aprile 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

ACPR 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.                           400.-          tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.550.-          totale